Accordo
Art. 1
Portata di applicazione
In vigore dal 28 dic 1994
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNE
ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME
PRODUCENTI EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O CHE COLPISCONO
INDISCRIMINATAMENTE
Le altre Parti contraenti
Rammentando che ogni Stato ha il dovere, secondo la Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,
Rammentando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità,
Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo il quale il diritto delle delle parti ad un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di utilizzare nei conflitti armati, armi, proiettili e materie, nonché metodi bellici tali da causare mali superflui, Rammentando inoltre il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o che si prevede potranno causare danni estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale,
Confermando la loro determinazione secondo la quale, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguardia e la norma dei principi del diritto delle genti, così come risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,
Desiderando contribuire alla distensione internazionale, alla cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione della fiducia tra gli Stati e di conseguenza alla concretizzazione delle aspirazione di tutti i popoli di vivere in pace,
Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada di un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,
Ribadendo la necessità di perseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,
Auspicando vietare o limitare maggiormente l'impiego di alcune armi convenzionali e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in questo settore potrebbero agevolare i principali negoziati sul disarmo al fine di porre fine alla produzione, all'immagazzinaggio ed alla proliferazione di queste armi,
Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli Stati importanti militarmente, divengano Parti alla presente Convenzione ed ai Protocolli allegati,
Considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decedere di esaminare l'eventuale ampliamento della portata dei divieti e dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati
Considerando inoltre che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per vietare o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Portata di applicazione
La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai casi previsti dall' comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di guerra, compresa ogni situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-1