Protocollo II

Art. 1

Portata di applicazione pratica

In vigore dal 28 dic 1994
Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi. (PROTOCOLLO II) Articolo primo Portata di applicazione pratica Il presente Protocollo concerne l'utilizzazione a terra di mine, trappole ed altri dispositivi definiti in appresso, comprese le mine installate per precludere l'accesso di spiagge o la traversata di canali navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine anti-nave utilizzate in mare o nei corsi di navigazione interni.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-1

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