Protocollo II
Art. 1
Portata di applicazione pratica
In vigore dal 28 dic 1994
Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi.
(PROTOCOLLO II)
Articolo primo
Portata di applicazione pratica
Il presente Protocollo concerne l'utilizzazione a terra di mine, trappole ed altri dispositivi definiti in appresso, comprese le mine installate per precludere l'accesso di spiagge o la traversata di canali navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine anti-nave utilizzate in mare o nei corsi di navigazione interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-1