Protocollo II
Art. 6
Divieto d'impiego di alcune trappole
In vigore dal 28 dic 1994
Divieto d'impiego di alcune trappole
1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, è vietato in ogni circostanza utilizzare:
a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, espressamente progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o quando sono avvicinati da una persona; oppure
b) trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:
i) ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
ii) a malati, feriti o morti;
iii) a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe
iv) a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;
v) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla sanità, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;
vi) ad alimenti o a bevande;
vii) ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici, salvo in istituti militari, in siti militari ed in depositi d'approvvigionamento militari;
viii) ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;
ix) a monumenti storici opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli
x) ad animali o a carcasse di animali
2. È vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate per causare ferite inutili o sofferenze superflue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-6