Protocollo II

Art. 5

Limiti all'uso di mine installate a distanza

In vigore dal 28 dic 1994
Limiti all'uso di mine installate a distanza 1. È vietato l'uso di mine installate a distanza salvo che queste mine sono installate unicamente in una zona che rappresenta un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno che: a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformità con il capoverso a) del paragrafo 1 dell'; oppure b) si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto, concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione qualora si possa ritenere che non serviranno più ai fini militari per i quali sono state installate, o un meccanismo teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la mina non serve più ai fini militari per i quali è stata installata. 2. È necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero avere effetti per la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.
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