Protocollo II

Art. 4

Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate

In vigore dal 28 dic 1994
Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate 1. Il presente articolo si applica: a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza; b) alle trappole; e c) ad altri dispositivi. 2. È vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni città, villaggio o zona dove esista un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che: a) esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure b) vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-4

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