Protocollo II
Art. 9
Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappole
In vigore dal 28 dic 1994
Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappole
Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni e la concessione di un'assistenza tecnica e materiale - nonché, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine, le mine e le trappole installate durante il conflitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-9