Protocollo II
Art. 3
Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi
In vigore dal 28 dic 1994
Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi
1. Il presente articolo si applica
a) alle mine;
b) alle trappole;
c) agli altri dispositivi.
2. È vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo, difensivo o di rappresaglia.
3. È vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende un'installazione di queste armi:
a) diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi non siano dirette contro tale obiettivo; oppure
b) che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio tale da escludere che siano dirette contro uno specifico obiettivo militare; oppure
c) da cui ci si può attendere che causino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili, danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto.
4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo.
Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o che è possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le condizioni contingenti del momento ed in particolare di considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-3