Protocollo II
Art. 4
15 / 22Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate
In vigore dal 28 dic 1994
Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate
1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza;
b) alle trappole; e
c) ad altri dispositivi.
2. È vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni città, villaggio o zona dove esista un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
a) esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure
b) vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-pi-4