LEGGE·n. 114·14 febbraio 1994
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.
Vigente dal 22 febbraio 1994 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione accordoAccordo
Art. IDefinizioniArt. IISedeArt. IIIInviolabilità della sedeArt. IVProtezione della sedeArt. VServizi pubblici della sedeArt. VIBeni appartenenti al PAMArt. VIIComunicazioni e trasportiArt. VIIIEsecuzione da tassazioniArt. IXAgevolazioni finanziarieArt. XTransito e soggiornoArt. XIRappresentanti alle riunioni del PAMArt. XIIEsperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioniArt. XIIIFunzionari del PAMArt. XIVLasciapassareArt. XVAccordi suppletiviArt. XVIInterpretazioneArt. XVIIEmendamentiArt. XVIIISoluzione delle controversieArt. XIXDisposizioni generaliArt. XXEntrata in vigore e cessazione