Accordo
Art. XX
Entrata in vigore e cessazione
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XX
Entrata in vigore e cessazione
Sezione 46
(a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a notifica, resa da ognuna delle Parti, dell'espletamento delle formalità
richieste dai rispettivi ordinamenti interni e rimarrà in
vigore per tutto il tempo in cui la sede del PAM sarà sul territorio della Repubblica Italiana.
(b) Nonostante quanto disposto nella lettera (a), il presente
Accordo potrà avere termine per mutuo consenso delle Parti dell'Accordo stesso.
Sezione 47
Qualora si decidesse di trasferire la sede del PAM fuori del territorio della Repubblica Italiana, il PAM notificherà immediatamente tale decisione al Governo.
Fatto a Roma, in triplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 15 marzo 1991.
Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite
Parte di provvedimento in formato grafico
Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xx