Art. 2
In vigore dal 23 feb 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-rd-2