Art. 2

In vigore dal 23 feb 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo XX, sezione 46, dell'accordo e dai due scambi di lettere.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-rd-2

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