Accordo

Art. XIX

Disposizioni generali

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XIX Disposizioni generali Sezione 40 Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato. Sezione 41 (a) Il Direttore Esecutivo prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme ed i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del PAM e di tutte le altre persone interessate. (b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità concessa dal presente Accordo, il Direttore Esecutivo consulterà, su richiesta, le competenti Autorità Italiane allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Nell'eventualità in cui tali consultazioni non portassero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Esecutivo e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista nella sezione 39. Sezione 42 Il PAM adotterà le disposizioni per istituire adeguati metodi di soluzione delle: (i) controversie di diritto privato derivanti da contratti o da altre transazioni di cui il PAM sia parte, restando inteso che le procedure adottate per la soluzione di tali controversie saranno notificate dal PAM al Governo; (ii) controversie che coinvolgono un funzionario del PAM che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda di immunità, qualora tale immunità non sia stata tolta. Sezione 43 Le immunità e facilitazioni previste nella sezione 21(h), nella sezione 26(b) e (g) e nella sezione 30(c) non costituiscono impedimento all'applicazione delle misure relative al bagaglio personale di cui all'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Nella misura del possibile, tali misure saranno applicate al PAM, ai suoi funzionari ed alle persone in visita al PAM per affari ufficiali solo con il consenso del Direttore Esecutivo ed in presenza di un funzionario incaricato dal Direttore Esecutivo. Sezione 44 Con riferimento alla sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sarà concordata tramite scambio di note tra il Governo ed il Direttore Esecutivo. Sezione 45 Le persone da considerare "membri del nucleo familiare dei funzionari" ai fini della sezione 19(a)(i) o "familiari a carico" ai fini della sezione 30(g) saranno determinate mediante procedure concordate. In attesa di un accordo su tali procedure, verrà applicata l'attuale pratica.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xix

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Disposizioni generali (Art. XIX Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo