Accordo
Art. XIV
Lasciapassare
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XIV
Lasciapassare
Sezione 35
Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurerà che le competenti Autorità Italiane ne siano debitamente informate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xiv