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Art. XIV

Lasciapassare

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XIV Lasciapassare Sezione 35 Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari del PAM, come documento di viaggio valido ed equivalente al passaporto ed assicurerà che le competenti Autorità Italiane ne siano debitamente informate.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xiv

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