Accordo

Art. XV

Accordi suppletivi

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XV Accordi suppletivi Sezione 36 Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xv

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Accordi suppletivi (Art. XV Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo