Accordo
Art. XV
Accordi suppletivi
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XV
Accordi suppletivi
Sezione 36
Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xv