Art. XV · Accordi suppletivi
Accordo

Art. XV

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Accordi suppletivi

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XV Accordi suppletivi Sezione 36 Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, con riferimento al PAM, ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il completo conseguimento degli scopi del presente Accordo.
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