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Art. XII

Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO XII Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del PAM e funzionari di organizzazioni Sezione 26 Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni: (i) esperti che non siano funzionari del PAM ai sensi dell'articolo XIII e che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o prestino servizio presso organi sussidiari del PAM; e (ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diversi da quelli ai quali si applica l'articolo XIII, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non- governative in visita alla sede per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Direttore Esecutivo comunicherà al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, anticipatamente. (a) Immunità della custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; in tale caso le competenti Autorità Italiane notificheranno immediatamente il provvedimento di custodia al Direttore Esecutivo; (b) immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale; (c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di svolgere missioni per conto del PAM o di prestare servizio presso organi sussidiari del PAM o di essere presenti alla sede o di partecipare a riunioni convocate dal PAM; (d) inviolabilità delle loro carte e documenti ufficiali; (e) esenzione per sè e per i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizione valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunità e facilitazioni, per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana; (h) le immunità e facilitazioni di cui alle lettere (b) e (g) della presente sezione saranno garantite nel rispetto delle misure di sicurezza che lo Stato applichi in conformità al diritto internazionale. Sezione 27 Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovano sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni non saranno calcolati. Sezione 28 Una persona indicata nella sezione 26, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana, godrà soltanto dei privilegi e delle immunità ivi previsti in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Sezione 29 I privilegi e le immunità, previsti nel presente articolo, sono conferiti nell'interesse del PAM e non a vantaggio personale degli interessati. In conformità con la sezione 23 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e la sezione 2(iii) dell'allegato 2 alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate, l'immunità di tali persone sarà revocata in tutti i casi in cui l'immunità stessa dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del PAM.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-xii

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