Accordo
Art. VII
Comunicazioni e trasporti
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO VII
Comunicazioni e trasporti
Sezione 12
(a) Tutte le comunicazioni dirette al PAM o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal PAM con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od ingerenza. La presente disposizione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computers, alle fotografie e ai filmati, alle pellicole ed alle registrazioni sonore.
(b) Il PAM avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e
ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
(c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere
interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il PAM ed il Governo.
Sezione 13
(a) Il PAM godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un
trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali, telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefono, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa ed alla radio.
(b) Il PAM può installare ed utilizzare presso la sede circuiti di telecomunicazione da punto a punto ed impianti radio rice- trasmittenti ad onde corte.
Sezione 14
Il PAM avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
Storico versioni
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