Accordo
Art. IX
Agevolazioni finanziarie
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO IX
Agevolazioni finanziarie
Sezione 18
(a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o
moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attività, può:
(i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle
restrizioni previste per i conti bancari dei residenti; (ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o
dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e
convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra
valuta.
(b) Il Governo assisterà il PAM affinché esso ottenga le
migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio.
(c) Il PAM, dovrà nell'esercizio dei diritti accordatigli in
virtù della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui ciò sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-ix