Accordo
Art. IV
Protezione della sede
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO IV
Protezione della sede
Sezione 5
(a) Le Competenti Autorità Italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillità della sede siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorità Italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede un'adeguata protezione di polizia.
(b) A richiesta del Direttore Esecutivo, le Competenti Autorità Italiane forniranno le forza di polizia considerate necessarie ad assicurare il mantenimento dell'ordine all'interno della sede.
Sezione 6
Le competenti Autorità Italiane adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-iv