Accordo

Art. II

Sede

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO II Sede Sezione Il Governo fornirà, o farà in modo che siano messi a disposizione del PAM, finché avrà sede in Roma, gli immobili adeguati ed i servizi necessari al suo funzionamento. Detti immobili saranno forniti a titolo gratuito, salvo che per le spese menzionate alle lettere (c) e (d) (ii) della presente sezione. In adempimento a questa disposizione: (a) il Governo, in attesa che fornisca gli immobili adeguati, assisterà il PAM per la loro locazione e, in particolare, rimborserà al PAM ogni corrispettivo pagato per tale locazione; (b) il Governo, messi a disposizione del PAM gli immobili adeguati, sosterrà tutte le spese relative alla fornitura di mobili ed attrezzature, incluse quelle per le comunicazioni interne e, se necessario, per l'interpretazione simultanea, nonché per l'installazione degli impianti di telecomunicazione e per i servizi pubblici, per le modifiche e ristrutturazioni degli immobili. Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprietà del Governo. Il PAM parteciperà ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tali immobili; (c) il PAM provvederà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi riguardo la sede; (d) nel momento in cui gli immobili di proprietà statale verranno messi a disposizione del PAM da parte del Governo, sarà stipulato in virtù della sezione 36 un accordo suppletivo che specificherà i termini e le condizioni in base alle quali saranno messi a disposizione e si provvederà alla manutenzione di detti immobili. Tale accordo dovra, fra l'altro, contenere le seguenti disposizioni: (i) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario e tutti gli altri interventi necessari per uniformarsi ai provvedimenti legislativi od amministrativi italiani; e (ii) saranno a carico del PAM le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalità; (e) il PAM ed il Governo controlleranno l'adeguatezza degli immobili dei servizi forniti al PAM in base alle necessità di quest'ultimo a date ritenute opportune dal PAM e dal Governo.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-ii

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