Accordo

Art. V

Servizi pubblici della sede

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO V Servizi pubblici della sede Sezione 7 (a) Le competenti Autorità Italiane si varranno, su richiesta del Direttore Esecutivo, delle facoltà in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorità Italiane prenderanno in considerazione le necessità del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di consequenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM. (b) Il Direttore Esecutivo prenderà, su richiesta, le opportune misure affinché rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM. (c) Qualora il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorità Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruirà di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.
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