Accordo
Art. VI
Beni appartenenti al PAM
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO VI
Beni appartenenti al PAM
Sezione 8
(a) Il PAM ed i sui beni, ovunque situati e da chiunque posseduti,
godranno dell'immunità di giurisdizione tranne in quei casi particolari in cui vi sia espressa rinuncia a tale immunità in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate. La rinuncia dell'immunità di giurisdizione non implica la rinuncia all'immunità da qualsivoglia forma di esecuzione per la quale sarà necessaria una separata rinuncia espressa.
(b) Tenendo presente le disposizioni di cui alla lettera (a) della
presente sezione, il PAM predisporrà le procedure previste nella sezione 42(i).
Sezione 9
I beni di proprietà del PAM. ovunque situati e da chiunque posseduti, godranno delle immunità previste nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate.
Sezione 10
Gli archivi del PAM. ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.
Sezione 11
Il PAM. agendo in nome e per conto delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, avrà la capacità:
(a) di stipulare contratti;
(b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporre;
(c) di stare in giudizio.
Storico versioni
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