Accordo

Art. X

Transito e soggiorno

In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO X Transito e soggiorno Sezione 19 (a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella, e la partenza dalla Repubblica Italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito verso o dalla sede, accordando loro ogni necessaria forma di protezione durante il tragitto: (i) i funzionari del PAM, le loro famiglie e gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari ai quali si applica la sezione 31(a), (b) e (c), essendo inteso che gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformità con le proce- dure consuetudinarie; (ii) i rappresentanti dei governi in visita alla sede per affari ufficiali ed i membri delle loro famiglie; (iii) gli esperti che compiano missioni ufficiali per conto del PAM o che appartengano ad organi istituiti dal PAM ed i loro coniugi; (iv) i funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e i funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non-governative in visita alla sede per affari ufficiali; (v) i rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal PAM previa consultazione con il Governo: e (vi) le altre persone invitate alla sede dal PAM per affari ufficiali. (b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7(a), e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto. (c) Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) della presente sezione sarà accordato gratuitamente ed il più rapidamente possibile. (d) Nessuna attività svolta per conto del PAM, nella loro qualità ufficiale, dalle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica Italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio. (e) Nessuna delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno derivante dall'esercizio di attività non connesse con le sue funzioni ufficiali: (i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto, esso, prima che sia iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, consulterà il Direttore Esecutivo e, se la persona è un rappresentante di un governo, consulterà anche, o predisporrà la consultazione, del governo in questione; (ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione, il Direttore Esecutivo avrà diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione, sia essa giudiziaria od amministrativa, in nome e per conto della persona contro la quale è stata promossa l'azione; e (iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi della sezione 31(a), (b) e (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica Italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. (f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla ragionevole applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari. Sezione 20 Il Direttore Esecutivo e le competenti Autorità Italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede, ma che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114#art-a-x

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