Accordo
Art. X
Transito e soggiorno
In vigore dal 23 feb 1994
ARTICOLO X
Transito e soggiorno
Sezione 19
(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare
l'entrata, il soggiorno nella, e la partenza dalla Repubblica Italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito verso o dalla sede, accordando loro ogni necessaria forma di protezione durante il tragitto:
(i) i funzionari del PAM, le loro famiglie e gli altri
membri del nucleo familiare dei funzionari ai quali si
applica la sezione 31(a), (b) e (c), essendo inteso che
gli altri membri del nucleo familiare dei funzionari non
compresi nella predetta disposizione verranno accordate
ragionevoli facilitazioni in conformità con le proce-
dure consuetudinarie;
(ii) i rappresentanti dei governi in visita alla sede per
affari ufficiali ed i membri delle loro famiglie;
(iii) gli esperti che compiano missioni ufficiali per conto
del PAM o che appartengano ad organi istituiti dal PAM
ed i loro coniugi;
(iv) i funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per
l'Energia Atomica e i funzionari di altre organizzazioni
intergovernative, di istituzioni internazionali e di
organizzazioni non-governative in visita alla sede per
affari ufficiali;
(v) i rappresentanti della stampa o di altri mezzi di
informazione accreditati dal PAM previa consultazione
con il Governo: e
(vi) le altre persone invitate alla sede dal PAM per affari
ufficiali.
(b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione
generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7(a), e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.
(c) Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) della presente sezione sarà accordato gratuitamente ed il più rapidamente possibile.
(d) Nessuna attività svolta per conto del PAM, nella loro
qualità ufficiale, dalle persone indicate alla lettera (a) della presente sezione potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica Italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio.
(e) Nessuna delle persone indicate alla lettera (a) della presente
sezione potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno derivante dall'esercizio di attività non connesse con le sue funzioni ufficiali:
(i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto, esso, prima che sia iniziata qualsiasi azione per invitare una
persona a lasciare il territorio della Repubblica
Italiana, consulterà il Direttore Esecutivo e, se la
persona è un rappresentante di un governo, consulterà
anche, o predisporrà la consultazione, del governo in
questione;
(ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti
di una delle persone indicate alla lettera (a) della
presente sezione, il Direttore Esecutivo avrà diritto
di comparire o di essere rappresentato in tale azione,
sia essa giudiziaria od amministrativa, in nome e per
conto della persona contro la quale è stata promossa
l'azione; e
(iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunità
diplomatiche ai sensi della sezione 31(a), (b) e (c) non
potranno essere invitate a lasciare il territorio della
Repubblica Italiana se non con la procedura in uso per i
membri di rango equivalente delle missioni diplomatiche
accreditate presso la Repubblica Italiana.
(f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla ragionevole applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.
Sezione 20
Il Direttore Esecutivo e le competenti Autorità Italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede, ma che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.
Storico versioni
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