Art. 3

In vigore dal 23 feb 1994
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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