LEGGE·n. 875·29 novembre 1977
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.
Vigente dal 7 dicembre 1977 15 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerraArt. 2Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvaliditàArt. 3Assegno speciale annuo agli invalidi di 1a categoria con o senza assegno di superinvaliditàArt. 4Indennità di assistenza e di accompagnamentoArt. 5Secondo accompagnatore militareArt. 6Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2 all'8.Art. 7Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.Art. 8Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoriaArt. 9Assegno di previdenza per i congiunti dei CadutiArt. 10Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.Art. 11Indennità integrativa specialeArt. 12Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superioreArt. 13Delega al GovernoArt. 14Decorrenza beneficiArt. 15Onere di bilancio e copertura finanziaria
Richiamato da 4 norme
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.art. 1Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato …art. 49Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato …art. 32Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.art. 5