LEGGE·n. 875·29 novembre 1977
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra.
Vigente dal 7 dicembre 1977 15 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
Art. 2Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità
Art. 3Assegno speciale annuo agli invalidi di 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità
Art. 4Indennità di assistenza e di accompagnamento
Art. 5Secondo accompagnatore militare
Art. 6Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2 all'8.
Art. 7Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di riversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 8Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria
Art. 9Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti
Art. 10Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 11Indennità integrativa speciale
Art. 12Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
Art. 13Delega al Governo
Art. 14Decorrenza benefici
Art. 15Onere di bilancio e copertura finanziaria