Art. 15
Onere di bilancio e copertura finanziaria
In vigore dal 22 dic 1977
All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell' della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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