Art. 10
Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
In vigore dal 22 dic 1977
Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da L. 66.000 a L. 159.000 annue.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-10