Art. 6
Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2 all'8.
In vigore dal 22 dic 1977
Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, è elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-6