Art. 1
Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-1