Art. 1

Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

In vigore dal 22 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-1

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