Art. 2
Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidità
In vigore dal 22 dic 1977
Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell' della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-2