Art. 5
Secondo accompagnatore militare
In vigore dal 22 dic 1977
Il quinto comma dell' della legge 1 marzo 1975, n. 45, è sostituito col seguente:
"Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-5