Art. 9
Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti
In vigore dal 22 dic 1977
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge è elevato da L. 114.000 a L. 231.000 annue.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-9