Art. 12

Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

In vigore dal 22 dic 1977
Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall' della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente: "È data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età".
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