Art. 14

Decorrenza benefici

In vigore dal 22 dic 1977
I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1 luglio 1977. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T ed L allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1978. Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'. La provvidenza prevista dall' è attribuita alle decorrenze e con le modalità stabilite dall'articolo stesso. Il beneficio derivante dall'applicazione dell', da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1 luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
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