Art. 13
Delega al Governo
In vigore dal 22 dic 1977
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità;
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-11-29;875#art-13