Art. 49

In vigore dal 29 dic 1978
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall' della legge 29 novembre 1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.
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