Art. 45

In vigore dal 29 dic 1978
Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell' della legge 28 aprile 1971, n. 287.
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