Art. 40
In vigore dal 29 dic 1978
Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
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