Art. 41

In vigore dal 29 dic 1978
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
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