Art. 43

In vigore dal 29 dic 1978
È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno. Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-43

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