Art. 42

In vigore dal 29 dic 1978
L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre à termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue: 1979 lire novecento miliardi; 1980 lire ottocento miliardi; 1981 lire ottocento miliardi. La presente legge non abroga il disposto di cui all' della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
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