Art. 42
In vigore dal 29 dic 1978
L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre à termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:
1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La presente legge non abroga il disposto di cui all' della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-42