Art. 28
In vigore dal 29 dic 1978
Il limite di reddito di cui all' della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all' della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.
Le sanzioni previste al penultimo comma dell' della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-28