Art. 31

In vigore dal 29 dic 1978
L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire. Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all' della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato. La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonché da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.
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