Art. 2
In vigore dal 29 dic 1978
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni già di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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