Art. 13

In vigore dal 29 dic 1978
Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. Dal 1 gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento. Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti. Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all' della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate. Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.
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