Art. 11

In vigore dal 29 dic 1978
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell' del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo