Art. 14
In vigore dal 29 dic 1978
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
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