Art. 18
In vigore dal 29 dic 1978
In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell' della legge 3 giugno 1975, n. 160, è fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all' della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all' della legge 29 aprile 1976, n. 177.
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