Art. 22
In vigore dal 1 mar 1980
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:
lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;
lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;
lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.
Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
È abrogato il penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-22