Art. 26

In vigore dal 1 mar 1980
Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all' della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 per cento. L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843#art-26

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